Addetto al Pronto Soccorso |
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Normativa
Il D.Lgs. 626/94 in materia di tutela della salute e sicurezza durante il lavoro, all'art.15 indica i provvedimenti che il datore di lavoro deve adottare in termini di pronto soccorso.
Tale articolo dispone in sintesi che:
* siano presi i provvedimenti necessari di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo i rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;
* siano designati uno o più lavoratori, incaricati dell'attuazione del pronto soccorso. Con il D.M. 388/03, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004, serie generale, entrato in vigore il 3 febbraio 2005, è stata data attuazione al terzo comma del sopraccitato art. 15, ovvero sono stati definiti, tra l'altro, i requisiti e la formazione degli addetti al pronto soccorso.
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Classificazione aziendale
Classificazione delle aziende in tre gruppi, A - B - C.
Gli addetti al pronto soccorso devono essere formati con corsi di istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Tale attività di formazione deve essere svolta da personale medico (non esclusivamente il medico competente). |
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Consulenza di sportello
Assistenza pratica ed eventuale formazione per casi specifici, con un esperto della materia disponibile secondo un calendario prestabilito, previo appuntamento. |
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Formazione tecnica sulla normativa
Sono previsti i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione (rispettivamente 16 ore per aziende del gruppo A e 12 ore per aziende dei gruppi B/C. |
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IN CASO DI NON ADEGUAMENTO
LE SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE, PER LA MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELL'EMERGENZA PREVEDONO L'ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA EURO 1.549,00 A EURO 4.131,00. |
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